Questa volta si fa sul serio, in sintesi:
1. efficacia 11/31 gennaio 2021;
2. divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale, salvo:
-COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
-SITUAZIONI DI NECESSITA’
-MOTIVI DI SALUTE
3. divieto di circolare, salvo che per le suddette ragioni e per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità;
4.sospensione di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado;
5.sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
6.sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’allegato 23 del DPCM 3/12/2020);
7. chiusura centri commerciali;
8.rimangono aperti: edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
9. nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale salvo: edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie. Rimane consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combestibili per uso domestico;
10. per quanto non espressamente disciplinato si applilcano le disposizioni di cui all’art. 3 DPCM 3 dicembre 2020.
Il Sindaco di Messina Cateno De Luca illustra il Decreto Regionale del 9 gennaio 2021