La modifica che ha apportato l’art. 4, comma 173, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 al comma 1 (c.d. Legge Finanziaria 2004) dell’art 10 della Legge 353 del 21 novembre 2000 deve essere abolita e necessita urgentemente ritornare al c.d. Testo Storico dell’art. 10 che riportiamo:
omissis …
art. 10 – (Testo Storico)
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
Omissis …
Art. 10 – (Testo Vigente)
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
E’ evidente a chiunque che l’eventuale speculazione non è “colpita” dalla normativa ed anzi il “combinato disposto” dell’incendio boschivo e della presenza di eventuali habitat prioritari della aree della Rete Natura 2000 (incendiate) potrebbe considerarsi una aggravante ed anzi un potenziale agente di innesco!
Quindi con forza riportare alla iniziale formulazione la Legge 353/2000 c.d. Legge Quadro sugli Incendi Boschivi e vigilare con un sistema GIS a Livello Regionale per verificare l’eventuale coincidenza di Incendi Boschivi con aree perimetrate quali habitat prioritari nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000!
Quindi vigilare, vigilare, vigilare!
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BREVIARIO SUGLI INCENDI BOSCHIVI
INCENDI BOSCHIVI
Il Corpo Forestale dello Stato (oggi Carabinieri Forestali) volge un ruolo centrale nella difesa dei boschi dagli incendi, sia per le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno, sia per quelle di spegnimento e repressione dei reati.I servizi preventivi di controllo del territorio e l’attività investigativa sono svolti dai Comandi Stazione, dal Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo (NIAB) e dai Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale. Il Corpo forestale si occupa inoltre del monitoraggio delle aree percorse dal fuoco e degli accertamenti conseguenti gli incendi boschivi, in particolare registra gli ettari, descrive la vegetazione danneggiata, rileva le parti di territorio attraversate dal fuoco, individua le motivazioni dei responsabili e arresta gli incendiari. Con l’introduzione del reato di incendio boschivo, che ha inasprito le pene per le condotte illecite volontarie e per alcune colpose, il Corpo ha un ulteriore strumento per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno. Il Corpo forestale dello Stato è impegnato anche nell”attività di informazione ed educazione volta a orientare il cittadino verso comportamenti che salvaguardano il nostro patrimonio naturale.Tecnologie e leggi non possono però sostituirsi al rispetto del bosco e della natura, alla cultura della legalità nell’uso del territorio e delle sue risorse perché la natura non è solo il paesaggio, non è semplicemente quello che si vede, ma contiene la storia dell’umanità.
CATASTO INCENDI
La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate. La definizione di incendio boschivo, pur essendo stata già individuata dalla giurisprudenza in più occasioni, viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla Legge, dove l’incendio boschivo viene definito “Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata ad incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni. Innanzitutto le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni (vincolo quindicennale), è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente.Inoltre, sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.Infine sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.La procedura amministrativa delineata dalla Legge prevede che una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l’apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che non siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti.
Per l’apposizione dei suddetti vincoli la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco potendosi avvalere dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
IL CORPO FORESTALE IN SICILIA (oggi dipendente da ARTA Sicilia)
Il Corpo Forestale della Regione Siciliana (CFRS) è stato istituito con legge regionale 5 aprile 1972 n.24 per svolgere, nell’ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo Forestale dello Stato.La presenza della “Forestale” in Sicilia può farsi risalire al Codice Forestale che Francesco I di Borbone estese al Regno di Sicilia il 26 marzo 1827. Ovviamente nel tempo le competenze attribuite al Corpo Forestale si sono evolute con l’obiettivo di raggiungere un corretto equilibrio fra la protezione dell’ambiente naturale e lo sviluppo delle attività umane, attraverso la conoscenza, la sorveglianza, il controllo, la difesa e la valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell’ambiente naturale e delle aree protette; a ciò si aggiunge la partecipazione all’organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile.Il Corpo Forestale regionale è la struttura operativa di riferimento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, che oltre a mettere a repentaglio le vite umane condizionano da tempo tutta l’attività forestale; gli incendi, infatti, limitano l’azione di ampliamento e di miglioramento del patrimonio boschivo e hanno finito per determinarne la struttura, lo stato vegetativo e, in alcuni casi, perfino la sua sopravvivenza con ripercussioni negative sull’ecosistema e sulla stabilità dei suoli.