È scattato ieri l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale scolastico, stabilito dal Decreto Legge 26 novembre, n° 172/2021.
La misura, voluta dal governo Draghi, vale per il “personale scolastico del sistema nazionale d’istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.
Gli unici che possono ancora utilizzare il green pass sono i lavoratori esterni, gli esperti invitati a scuola, gli assistenti agli alunni disabili. In pratica l’obbligo riguarda tutto il personale scolastico, dai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale ATA.
La verifica della vaccinazione dovrà essere effettuata dai direttori degli uffici scolastici regionali.
Negli istituti il dirigente scolastico – si legge nella nota ministeriale – “senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito” la documentazione relativa all’avvenuta vaccinazione o alla prenotazione, o l’esenzione per specifici motivi sanitari.
Durante i 5 giorni il docente può continuare a lavorare (previo tamponi) altrimenti scatta la sospensione. Invece, nel caso di vaccinazione, il prof può continuare a lavorare con tampone fino all’ottenimento del super Green pass.
Nel caso in cui non avvenga la presentazione della documentazione, ciò implica l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, a cui consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, anche se con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Si legge infatti: “L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.” In altre parole, al lavoratore sospeso non sono dovuti retribuzione, né altro compenso. Tale sospensione sarà valida fino alla comunicazione dell’avvenuta vaccinazione o somministrazione del richiamo, che deve avvenire non oltre il termine di sei mesi a decorrere dalla data di ieri.
Sono invece previste per chi viola l’obbligo, da 600 a 1500 euro di sanzioni (prevista dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020), anche per deficit di controllo, ovvero se l’istituto non effettua i controlli previsti dal decreto ministeriale.